COME OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza italiana è regolata nel suo complesso dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992 (G.U. n.38 del 15 febbraio 1992) e dai relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con d.p.r. n.572 del 12 ottobre 1993 e d.p.r. n.362 del 18 aprile 1994.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis", in virtù del quale il figlio nato da padre o da madre italiani è italiano.

La trasmissione della cittadinanza non prevede limiti di generazione ma non consente salti generazionali.
Tuttavia i nati prima del 1 gennaio 1948, data dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, sono cittadini italiani solo se il padre era cittadino italiano. La trasmissione della cittadinanza per via materna avviene solo per i nati successivamente al 1 gennaio 1948.

La normativa sulla cittadinanza interessa:

 

La cittadinanza italiana si acquista automaticamente:

 

Può essere conseguita in base ad una domanda che soddisfi i seguenti requisiti:

 

"Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto [...] della cittadinanza sono rese [...], in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza." (Art. 23)

Queste sono alcune indicazioni in merito alle norme che disciplinano la cittadinanza in Italia.

In realtà la casistica in materia di cittadinanza è particolarmente complessa; si raccomanda pertanto di rivolgersi all'Ufficio Consolare del paese di residenza per avere un quadro delle possibilità del caso specifico, e avere indicazioni dettagliate sulla documentazione necessaria.

Gens si rende disponibile a procurare i certificati italiani richiesti, a disporre le eventuali traduzioni e ad affiancare il cittadino italiano residente all'estero nelle procedure in merito.

Per conoscere nel dettaglio la normativa sulla cittadinanza: legge 91/1992 e successivi regolamenti di esecuzione.

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