L’ ATTENTATO AGLI USA E IL DIRITTO INTERNAZIONALE

 

   Le analisi e le riflessioni che sono sorte in tutto il mondo dopo gli attentati del passato 11 settembre offrono una variatissima gamma di opinioni. Queste si incentrano principalmente sulle tremende dimensioni dei danni umani e materiali prodotti e sulla rinnovata minaccia che rappresenta il terrorimso internazionale.

 

   Siamo stati pure informati della risposta militare che gli USA –assieme ai suoi alleati- stanno dando ai pssibili autori intellettuali di quegli attentati e sappiamo, dai notiziari giornalieri, quale cittá é stata aggredita, a mezzo di quale procedura militare, quante bombe sono state gettate y anche da quale tipo di aereo in ogni caso.

 

   Ma questo non deve meravigliarci in un’ epoca di grande sviluppo dei masmedia dove la societá-spettacolo colpisce continuamente i nostri sensi  con le eloquenti immagini ritrasmesse dalla televisione o con gli emozionanti discorsi dei leaders mondiali coinvolti.

 

   Ma queste analisi principalmente giornalistiche, che mettono l’ accento sul carattere militare o strategico del fenomeno, tralasciano un aspetto in questo momento importantissimo. Voglio fare riferirmento adesso a ció che ha da dire il Codice Internazionale su questo problema che,  secondo l’ opinione di molti, ha segnato il principio del XXI secolo.

 

   Questa visione dá, non solo un nuovo marco dal quale poter valutare la correttezza o meno delle azioni intrapese in conseguenza, ma inoltre offre un sistema di possibili risposte da dare,  senza usare la forza,  a questi orribili attentati.

 

   Sarebbe stato inutile, allora, che la comunitá internazionale si sia dedicata, fin dal XVI secolo ad oggi, a costruire un insieme di regole per evitare l’ uso della forza e imporre mezzi pacifici di soluzione alle controversie a scala internazionale. Questo é lo spirito che guida il Diritto Internazionale che il mondo ha cercato di costruire piano piano, con molti errori, correzioni e interruzioni, e che spera di costituirsi nello strumento idoneo per limitare la supremazia storica della forza e le sue terribili conseguenze.

 

   Attraverso questo faticoso lavoro di secoli,  intrapreso da tanti studiosi fin dal XVI secolo é stato possibile cambiare il vecchio concetto a cui si era arrivati allora, quando si faceva la distinzione fra guerra giusta e guerra ingiusta, al moderno concetto di rinuncia ad ogni guerra come strumento di politica nazionale. Ció avvenne nel 1928 quando, a Parigi, gli Stati firmanti del Patto Generale di Rinuncia alla Guerra  -Patto Briand Kellog-  espressero la loro condanna all’ uso della guerra e assunsero l’ impegno di abolirla come possibile azione di governo.

 

   Quel Patto é stato usato come antecedente al nuovo ordine giuridico stabilito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale nella Dichiarazione delle Nazioni Unite, nelle quali si stabilisce che tutti gli Stati menbro rinunciano alle minacce o all’ uso della forza contro l’ integritá territoriale o l’  indipendenza politica di qualsiasi altro Stato (art. 2.4).

 

    Non é il caso, ora, di mettere in dubbio l’ orrore che hanno suscitato gli attentati  avvenuti negli USA, i quali costituiscono atti di terrorismo internazionale e, secondo la interpretazione degli Statuti della Corte Penale Internazionale,  sono da considerarsi crimini contro l’ umanitá. Ma rispetto alla reazione degli USA e dei suoi alleati, cosa dice il Codice Internazionale? La risposta a questa domanda non puó avere l’  ambivalenza delle opinioni militari, né l’ opportunismo delle considerazioni stategiche e, ancora meno, la retorica del potere politico.

 

   Solo sono state previste due possibili eccezioni alla proibizione dell’ uso della forza. La pirma come messa in atto del diritto di legittima difesa, e ció vuol dire quando uno Stato é vittima di un attacco armato da parte di un altro Stato e deve usare la forza per combattere questa aggressione.  L’ uso della forza sará lecito, dunque, se sará stato definito con precisione l’  aggressore e nel caso in cui non ci sia nessun altro mezzo per difendersi. In ogni caso la risposta dovrá essere proporzionale all’ offesa ricevuta.

 

   La seconda eccezione é prevista come conseguenza sine qua non della messa in atto del sistema di sicurezza collettiva,  stabilito nel Capitolo VII della Dichiarazione della ONU, il quale stabilisce che il Consiglio di Sicurezza potrá riconoscere come conflitto internazionale quello sorto come chiara "minaccia alla pace”, o una “rottura della pace” o  una ‘aggressione”.  In questo caso soltanto, quando tutte le altre misure siano state inutili o non compiute, potrá disporsi l’ uso della forza, necessaria per mantenere o ristabilire la pace internazionale.  

 

   In questo momento non ci troviamo di fronte a nessuna di queste due possibilitá. Non si tratta di legittima difesa, anche se molti dicono il contrario, e il Consiglio dell’ ONU non ha fatto altro che ricordare le raccomandzioni previste nell’ articolo 41 della Dichiarazione. Sebbene abbia qualificato gli attacchi terroristi come una “minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale”,  finora  non ha autorizzato l’ uso della forza. Per tutto ció gli attacchi degli USA e dei suoi alleati verso Afganistán devono essere considerati, dal punto di vista del Diritto, come atti di aggressione, e come tali, sono un crimine internazionale.

 

 

Dott. Marín Lozada

Prof. di Diritto Internazionale

Universitá FASTA -  BARILOCHE -  ARGENTINA