L’ ATTENTATO AGLI USA E IL DIRITTO INTERNAZIONALE
Le analisi e le riflessioni che sono sorte in tutto il mondo dopo gli attentati del
passato 11 settembre offrono una variatissima gamma di opinioni. Queste si incentrano
principalmente sulle tremende dimensioni dei danni umani e materiali prodotti e
sulla rinnovata minaccia che rappresenta il terrorimso internazionale.
Siamo stati
pure informati della risposta militare che gli USA –assieme ai suoi alleati-
stanno dando ai pssibili autori intellettuali di quegli attentati e sappiamo,
dai notiziari giornalieri, quale cittá é stata aggredita, a mezzo di quale
procedura militare, quante bombe sono state gettate y anche da quale tipo di
aereo in ogni caso.
Ma questo non deve
meravigliarci in un’ epoca di grande sviluppo dei masmedia dove la
societá-spettacolo colpisce continuamente i nostri sensi con le eloquenti immagini ritrasmesse dalla
televisione o con gli emozionanti discorsi dei leaders mondiali coinvolti.
Ma queste analisi
principalmente giornalistiche, che mettono l’ accento sul carattere militare o
strategico del fenomeno, tralasciano un aspetto in questo momento
importantissimo. Voglio fare riferirmento adesso a ció che ha da dire il Codice
Internazionale su questo problema che,
secondo l’ opinione di molti, ha segnato il principio del XXI secolo.
Questa visione
dá, non solo un nuovo marco dal quale poter valutare la correttezza o meno
delle azioni intrapese in conseguenza, ma inoltre offre un sistema di possibili
risposte da dare, senza usare la forza,
a questi orribili attentati.
Sarebbe stato
inutile, allora, che la comunitá internazionale si sia dedicata, fin dal XVI
secolo ad oggi, a costruire un insieme di regole per evitare l’ uso della forza
e imporre mezzi pacifici di soluzione alle controversie a scala internazionale.
Questo é lo spirito che guida il Diritto Internazionale che il mondo ha cercato
di costruire piano piano, con molti errori, correzioni e interruzioni, e che
spera di costituirsi nello strumento idoneo per limitare la supremazia storica
della forza e le sue terribili conseguenze.
Attraverso questo
faticoso lavoro di secoli, intrapreso
da tanti studiosi fin dal XVI secolo é stato possibile cambiare il vecchio
concetto a cui si era arrivati allora, quando si faceva la distinzione fra
guerra giusta e guerra ingiusta, al moderno concetto di rinuncia ad ogni guerra
come strumento di politica nazionale. Ció avvenne nel 1928 quando, a Parigi,
gli Stati firmanti del Patto Generale di Rinuncia alla Guerra -Patto Briand Kellog- espressero la loro condanna all’ uso della
guerra e assunsero l’ impegno di abolirla come possibile azione di governo.
Quel Patto é
stato usato come antecedente al nuovo ordine giuridico stabilito dopo la fine
della Seconda Guerra Mondiale nella Dichiarazione delle Nazioni Unite, nelle
quali si stabilisce che tutti gli Stati menbro rinunciano alle minacce o all’
uso della forza contro l’ integritá territoriale o l’ indipendenza politica di qualsiasi altro Stato (art. 2.4).
Non é il caso, ora, di mettere in dubbio l’
orrore che hanno suscitato gli attentati
avvenuti negli USA, i quali costituiscono atti di terrorismo
internazionale e, secondo la interpretazione degli Statuti della Corte Penale
Internazionale, sono da considerarsi
crimini contro l’ umanitá. Ma rispetto alla reazione degli USA e dei suoi
alleati, cosa dice il Codice Internazionale? La risposta a questa domanda non
puó avere l’ ambivalenza delle opinioni
militari, né l’ opportunismo delle considerazioni stategiche e, ancora meno, la
retorica del potere politico.
Solo sono state previste due possibili eccezioni alla
proibizione dell’ uso della forza. La pirma come messa in atto del diritto di
legittima difesa, e ció vuol dire quando uno Stato é vittima di un attacco armato
da parte di un altro Stato e deve usare la forza per combattere questa
aggressione. L’ uso della forza sará
lecito, dunque, se sará stato definito con precisione l’ aggressore e nel caso in cui non ci sia nessun
altro mezzo per difendersi. In ogni caso la risposta dovrá essere proporzionale
all’ offesa ricevuta.
La seconda
eccezione é prevista come conseguenza sine qua non della messa in atto del
sistema di sicurezza collettiva, stabilito nel Capitolo VII della Dichiarazione della ONU, il quale
stabilisce che il Consiglio di Sicurezza potrá riconoscere come conflitto
internazionale quello sorto come chiara "minaccia alla pace”, o una “rottura
della pace” o una ‘aggressione”. In questo caso soltanto, quando tutte le
altre misure siano state inutili o non compiute, potrá disporsi l’ uso della
forza, necessaria per mantenere o ristabilire la pace internazionale.
In questo
momento non ci troviamo di fronte a nessuna di queste due possibilitá. Non si
tratta di legittima difesa, anche se molti dicono il contrario, e il Consiglio
dell’ ONU non ha fatto altro che ricordare le raccomandzioni previste nell’
articolo 41 della Dichiarazione. Sebbene abbia qualificato gli attacchi
terroristi come una “minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale”, finora
non ha autorizzato l’ uso della forza. Per tutto ció gli attacchi degli
USA e dei suoi alleati verso Afganistán devono essere considerati, dal punto di
vista del Diritto, come atti di aggressione, e come tali, sono un crimine
internazionale.
Dott. Marín Lozada
Prof. di Diritto Internazionale
Universitá FASTA -
BARILOCHE - ARGENTINA